Il diritto al rimborso delle Euroritenute

Sono molte le persone fisiche italiane che detengono all’estero, in modo particolare in Svizzera, attività finanziarie come quote partecipative o azioni.

Tali attività generano proventi che, in alcuni casi a causa della complessità o incompatibilità delle disposizioni tributarie, potrebbero finire col subire un’imposizione fiscale superiore a quella normativamente prevista.

Per evitare che questo accada è necessario che il percipiente presti particolare attenzione o comunque si rivolga a dei professionisti.

La voluntary disclosure

Un caso tipico è di quei contribuenti persone fisiche che nel 2015, avvalendosi della procedura di “voluntary disclosure” (prevista dal D.lgs 186/2014), decidevano di regolarizzare la propria posizione fiscale con riferimento ai proventi (ante 30.09.2014) derivanti dalle consistenze finanziarie detenute in Svizzera, mai dichiarati in Italia, e percepiti al netto dell’euroritenuta.

L’euroritenuta

L’euroritenuta è una ritenuta alla fonte applicata da quei Paesi come la Svizzera che, al fine di tutelare il segreto bancario, non avevano inizialmente aderito al sistema di scambio automatico di informazioni tra le Amministrazioni fiscali, disposto dalla Direttiva 2003/48/CE (applicabile anche a Paesi extra UE per via degli accordi bilaterali stipulatati con la Comunità Europea per l’applicazione di misure equivalenti in materia di tassazione dei redditi da risparmio).

A partire dal 2011, la Confederazione Svizzera, ai percipienti italiani che volevano mantenere segretate le informazioni sul conto, ha trattenuto il 35,00% dei proventi finanziari maturati a titolo di euroritenuta.

La doppia imposizione

I redditi finanziari descritti, quindi, hanno subito una doppia imposizione: prima all’atto dell’erogazione dall’Amministrazione Finanziaria Elvetica nella quale l’attività era detenuta e, successivamente, in Italia in seguito alla procedura di voluntary disclosure.

In base al D.L. n. 84 e secondo una giurisprudenza che va consolidandosi (come vedremo in seguito), tutti i contribuenti italiani che si sono visti applicare tale “euroritenuta” all’atto dell’erogazione dei proventi e che hanno pagato quanto dovuto a titolo di imposte e sanzioni attraverso la procedura di voluntary disclosure all’Amministrazione italiana, se vogliono ripristinare il giusto carico fiscale ed evitare che la doppia imposizione subita possa consolidarsi, possono presentare istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate.

La giurisprudenza

In merito alla presentazione dell’istanza di rimborso, come anticipato, si sta consolidando un orientamento giurisprudenziale che ne conferma la legittimità.

Questa è la conclusione a cui sono già pervenute la Ctp di Varese con la sentenza n. 309 del 30.05.2017, la Ctp di Genova con la sentenza n.1341 del 19.10.2017 e la Ctp di Milano con tre sentenze fotocopia la n. 19, 20 e 21 tutte depositate il 09.01.2018.

In modo particolare, i giudici milanesi di primae curae hanno accolto le tesi dei contribuenti evidenziando come questi, avendo già aderito alla voluntary disclosure pagando quanto dovuto a titolo di imposte e sanzioni, con il versamento dell’euroritenuta hanno subito una doppia tassazione sullo stesso reddito.

Ciò in contrasto con l’art. 10 del D.Lgs 84/2005 che prevedeva espressamente il divieto di doppia imposizione sui medesimi redditi tassati in Stati diversi.

I giudici della CTP di Milano hanno, quindi, rigettato la tesi (sostenuta dall’Agenzia delle Entrate) secondo cui l’euroritenuta è un credito d’imposta non rimborsabile ai sensi dell’art. 165 co.8.

Secondo i giudici tributari, l’art. 165 non è applicabile ai redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a titolo d’imposta quale è l’euroritenuta.

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, appare opportuno che tutti quei contribuenti che si trovano in tale fattispecie e che non avessero ancora provveduto a rimediare, approfondiscano l’argomento con il proprio commercialista di fiducia al fine di valutare la miglior soluzione fiscalmente percorribile.

Dott. Giuseppe Mancini commercialista

Dott. Giuseppe Mancini