Il patto di famiglia: nozione, effetti e tassazione agevolata

Il patto di famiglia: nozione, effetti e tassazione agevolata

La nozione

Il Patto di Famiglia è il contratto con cui:

  1. l’imprenditore, nel rispetto delle disposizioni in materia di impresa familiare e delle differenti tipologie societarie, trasferisce in tutto o in parte l’azienda a uno o più discendenti;
  2. il titolare di partecipazioni societarie trasferisce in tutto o in parte, le stesse, a uno o più discendenti.

Questo strumento, in verità poco conosciuto in quanto agevolato da un punto di vista fiscale, ha lo scopo di permettere all’imprenditore di programmare per tempo non solo il passaggio generazionale, ma soprattutto la funzionalità futura delle aziende.

L’intento è quello di evitare un pregiudizio dovuto dalla mancanza della continuità aziendale e da eventuali liti in merito alla successione dell’imprenditore. Il successivo articolo 768-ter stabilisce altresì che il predetto contratto deve essere concluso a pena di nullità per atto pubblico. Il legislatore ha realizzato una anticipata successione a titolo particolare, avente ad oggetto esclusivamente l’azienda e le partecipazioni societarie.

Il Patto di Famiglia opera come se al momento dell’atto notarile si aprisse la successione dell’imprenditore. Al contratto prendono infatti parte, oltre all’imprenditore, tutti coloro che sarebbero legittimari del disponente stesso, ovvero il coniuge e i discendenti. Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri legittimari non assegnatari. Si ammette che tale liquidazione ai legittimari non assegnatari sia posta in essere dall’imprenditore o dal coniuge del medesimo.

Tutte le assegnazioni oggetto del Patto di Famiglia, nel momento in cui si aprirà la successione dell’imprenditore disponente, non potranno più essere sottoposte ad azione di riduzione, nè a collazione, nemmeno dagli eventuali nuovi legittimari sopravvenuti.

La Tassazione agevolata – sottrazione dalle imposte di donazione, ipotecaria e catastale

Con la Legge n. 244 del 2007 il legislatore ha previsto la sottrazione dall’imposta di donazione sui “trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli artt. 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni”.

Aderendo da un lato all’inquadramento unitario dell’istituto in parola e dall’altro a quella dottrina che definisce il patto di famiglia un atto di liberalità “a carico dell’imprenditore e a favore, in via diretta ed immediata, della parte assegnataria dell’azienda, ed in via indiretta e mediata, degli altri legittimari”, o ancora ad altra autorevole opinione espressa di recente per la quale il patto di famiglia potrebbe qualificarsi come “un’attribuzione liberale con funzione produttiva” e rientrare più in generale nell’alveo dell’ampia e variegata categoria delle cosiddette “liberalità non donative”, si considera sottratta dall’imposta di donazione ogni attribuzione posta in essere nel Patto di Famiglia, avente ad oggetto aziende e partecipazioni societarie a favore dei beneficiari assegnatari.

La sottrazione dall’imposte di donazione è prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del Testo unico delle imposte di successione e donazione. Secondo la Circolare 3/E del 22 gennaio 2008 dell’Agenzia delle Entrate sono, quindi, esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti di aziende o rami di esse, di azioni e quote sociali, attuati in favore dei discendenti e del coniuge mediante disposizioni mortis causa, donazioni, atti a titolo gratuito o costituzione di vincoli di destinazione, nonché mediante patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile.

Anche in materia di imposte ipotecaria e catastale, la Legge prevede la sottrazione da dette imposte dei trasferimenti di cui trattasi (aziendali, in tutto o in parte, o di partecipazioni societarie), che comportino l’ esecuzione di formalità pubblicitarie. Sicché pare di poter ritenere non assoggettate a imposte ipotecaria e catastale non solo le formalità finalizzate a dare pubblicità dell’avvenuto trasferimento aziendale comportante anche (indiretto) trasferimento di immobili ricompresi nel compendio alienato, quanto altresì quelle eseguite, sia pure facoltativamente, per dare conto dell’eventuale modifica della ragione sociale conseguente al trasferimento di società personali.

Ciò in quanto la formula ampia e onnicomprensiva usata dal legislatore nell’art. 1 comma 2 e nell’art. 10 comma 3 del T.U. n . 347 (“‘non sono soggette ad imposta le formalità e le volture relative ai trasferimenti di cui all’art. 3 del testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni”) dovrebbe consentire agevolmente di pervenire a questa conclusione. Da ultimo si osserva che l’agevolazione recata dall’articolo 3, comma 4-ter, del TUS si applica esclusivamente con riferimento al trasferimento effettuato tramite il patto di famiglia a favore del beneficiario e non riguarda anche l’attribuzione di somme di denaro o di beni eventualmente posta in essere dall’assegnatario dell’azienda, o delle partecipazioni sociali, o dal disponente medesimo in favore degli altri partecipanti al contratto.

Tali ultime attribuzioni rientrano nell’ambito applicativo dell’imposta sulle successioni e donazioni con le relative franchigie.

Condizioni per godere dell’agevolazione

Per il mantenimento dell’agevolazione in parola è necessario che i beneficiari:

  • proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa ovvero detengano il controllo delle società per un periodo non inferiore a cinque anni dal trasferimento posto in essere con il patto di famiglia;
  • rendano, contestualmente alla stipula del contratto con il quale è disposto il patto di famiglia, una dichiarazione con la quale si impegnino ad osservare le predette condizioni.

L’applicazione del regime di favore di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del TUS concerne i trasferimenti a favore dei discendenti:

  • aziende o rami di esse;
  • quote sociali e azioni.

Nell’ipotesi in cui oggetto del trasferimento siano quote sociali o azioni emesse dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR, e cioè società per azioni ed in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, l’esenzione spetta per il solo trasferimento di partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile.

Nell’ipotesi in cui oggetto del trasferimento siano quote di società di persone, l’imposta di successione e donazione non trova applicazione, qualunque sia la percentuale di partecipazione al capitale sociale rappresentato dalle stesse.

 

 

Notaio Francesco Terrone