Il rimborso dell’imposta preventiva Svizzera

Sono molti gli italiani che detengono all’estero attività finanziarie, come quote partecipative o azioni. Tali attività generano proventi che, in alcuni casi, subiscono una doppia imposizione fiscale, in quanto vengono tassati una prima volta alla fonte e successivamente nel Paese di residenza del percipiente.

Per evitare che ciò avvenga, tra molti Paesi (Comunitari e non), esistono delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

In questo articolo verrà trattato il caso della maggiore imposizione fiscale che subiscono, per effetto dell’imposta preventiva e nonostante la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia/Svizzera, i proventi finanziari (dividendi e interessi) percepiti, a fronte di azioni o quote societarie “non qualificate” detenute in Svizzera da contribuenti persone fisiche italiane, illustrandone il relativo rimedio.

La tassazione dei dividendi tra Italia e Confederazione Svizzera

La tassazione dei redditi generati tra Italia e Svizzera è disciplinata dagli artt. 10 e 11 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra detti Paesi. Dette disposizioni prevedono, come regola generale, che i dividendi e gli interessi vengano tassati nello Stato di residenza del percipiente.

Tuttavia, se il percettore del provento ne è il beneficiario effettivo, è consentito allo Stato della fonte del reddito di assoggettarlo a tassazione, ma applicando un’aliquota che in nessun caso potrà essere superiore al 15%.

Ciò nonostante, la normativa interna alla Confederazione Svizzera e nello specifico la Legge Federale sull’imposta preventiva del 13 ottobre 1965 (c.d. “LIP”), prevede che “sui redditi dei capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni d’assicurazione” erogati da soggetti residenti in Svizzera, sia a favore di residenti che non, venga applicata alla fonte la c.d. imposta preventiva Svizzera ossia una trattenuta pari al 35%.

L’istanza di rimborso

Si tratta di una situazione ancora in auge e che, nella maggior parte dei casi, non si sa come gestire, soprattutto, come poter recuperare la differenza fra l’imposta preventiva, trattenuta dall’intermediario finanziario svizzero all’atto dell’erogazione di proventi finanziari, quali dividendi ed interessi, e l’imposta convenzionale.

Da quanto esposto appare evidente che il contribuente residente in Italia (beneficiario effettivo del dividendo), al quale viene trattenuta l’imposta preventiva, finisce col subire un prelievo superiore a quello massimo previsto dalla citata Convenzione.

Il rimborso dovrà essere chiesto mediante la presentazione, all’Amministrazione Federale delle contribuzioni Elvetica, del c.d. “Modello 95” appositamente vidimato dall’Agenzia dell’Entrate italiana.

Il trattamento fiscale delle somme rimborsate

A livello di fiscalità italiana, l’importo del rimborso ottenuto, dev’essere dichiarato nell’anno di erogazione e deve essere trattato allo stesso modo del dividendo percepito.

Per i contribuenti persone fisiche, il regime impositivo varia a seconda che tali dividendi vengano riscossi o meno per il tramite di un intermediario finanziario italiano. Nel primo caso, secondo quanto disposto dall’art.27 del DPR 600/73, i proventi finanziari sono assoggettati a ritenuta del 26%, applicata a titolo d’imposta, sul c.d. “netto di frontiera” ossia sul dividendo al netto della ritenuta operata dallo Stato Svizzero.

In questo caso, gli adempimenti per il contribuente italiano si esauriscono qui, non essendoci l’obbligo di indicare tali proventi in dichiarazione. Diversamente, se non interviene alcun intermediario residente sostituto d’imposta, il dividendo trova spazio nel quadro RM del modello Unico e sconta, ai sensi dell’art. 18 del TUIR, l’imposta sostitutiva con la stessa aliquota prevista per le ritenute a titolo d’imposta operata dagli intermediari finanziari italiani.

Dott. Giuseppe Mancini commercialista

Dott. Giuseppe Mancini