Via libera alla rottamazione bis delle cartelle

Il collegato fiscale alla manovra 2018 ripropone la cosiddetta rottamazione bis.

Con l’ art. 1 del D.L. 148/2017 (GU n. 242 del 16-10-2017) il Legislatore, in relazione alle cartelle di pagamento, ha previsto:

  1. la proroga dei termini per il versamento delle rate in scadenza a luglio e settembre 2017 relative alla “prima” versione della definizione agevolata;
  2. la possibilità di essere riammessi alla definizione agevolata per coloro che avevano ricevuto il diniego per il mancato rispetto del versamento delle rate in scadenza nel periodo 1/10/2016 – 31/12/2016;
  3. la possibilità di accedere alla definizione agevolata relativamente ai carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 1/01/2017 – 30/09/2017.

La proroga dei termini

Nel primo caso viene consentito al debitore, che era stato ammesso alla prima edizione della rottamazione, di effettuare entro il 30 novembre 2017 il pagamento delle prime due rate scadute a luglio e a settembre 2017.

In questo modo i contribuenti che non avevano potuto effettuare i versamenti vengono riammessi alla rottamazione senza ulteriore addebiti.

Le modalità di versamento e comunicazione

Dei suddetti versamenti non bisogna dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate Riscossione, utilizzando i bollettini di pagamento che erano stati inviati insieme alla comunicazione delle somme dovute. Restano validi anche i bollettini relativi alle eventuali rate successive, se richieste nell’istanza di adesione alla definizione agevolata (Modello DA-1).

Una volta saldate le rate scadute ed effettuato il pagamento dell’eventuale terza rata entro il 30 novembre, si potrà riprendere il piano di dilazione trasmesso a seguito della domanda di adesione.

Coloro che invece hanno pagato in ritardo le prime due rate in scadenza a luglio e settembre rientrano, con il decreto legge n. 148/2017, nei benefici previsti dalla definizione agevolata e dovranno rispettare le altre eventuali scadenze indicate nel piano di rateizzazione scelto al momento dell’adesione alla definizione agevolata stessa.

La riammissione alla definizione agevolata per le cartelle in scadenza nell’ultimo trimestre del 2016

Se invece non si era stati ammessi alla precedente definizione agevolata perché non in regola con i versamenti in scadenza dal 1/10/2016 al 31/12/2016, relativi a rateazione concessa prima del 24/10/2016, viene data la possibilità di richiedere nuovamente l’adesione alla definizione agevolata.

La domanda può essere presentata entro il 31 dicembre 2017 utilizzando il modello DA-R, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.

Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una comunicazione al contribuente entro il 31 marzo 2018 con l’ammontare delle rate scadute da versare (in un’unica soluzione), entro e non oltre il 31 maggio 2018.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l’istanza di regolarizzazione non potrà essere accolta.

Una volta saldate le rate scadute, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una successiva comunicazione entro il 31 luglio 2018 con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento o l’eventuale diniego.

La definizione agevolata per i pagamenti relativi ai primi nove mesi del 2017

Per quanto riguarda i carichi dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, può accedere anche chi non ha versato le rate dei piani di dilazione.

Come in precedenza, non rileva la data di notifica della cartella di pagamento o di comunicazione al contribuente della trasmissione del carico, ma quella in cui il credito erariale è uscito dalla disponibilità dell’ente creditore (circolare 2/E/2017).

Entro il 31 marzo 2018 l’Agente della Riscossione comunica per posta ordinaria al debitore l’importo dei carichi definibili dei quali non è ancora stata ufficializzata l’esistenza. La mancata trasmissione di tale comunicazione non esime il contribuente dal rispetto dei termini di legge.

Il Modello DA-2017

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione è disponibile il Modello DA-2017 da presentare entro e non oltre il 15 maggio 2018 per aderire alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento affidate all’Agente della riscossione nel 2017.

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata 2017 può essere presentata:

  • alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento, inviando i l Modello DA-2017, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve provenire anch’essa da una casella pec.

Coloro che hanno una casella di posta elettronica certificata (pec) possono inviare il modulo DA-2017, insieme alla copia del documento di identità, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento (l’elenco si trova a pagina 4 del modulo DA-2017 e sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it).

  • presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione utilizzando il Modello DA-2017.

Presentato il modello DA-2017, l’Agenzia delle entrate-Riscossione deve inviare una comunicazione di accoglimento o di diniego entro il 30 giugno 2018.

 In caso di risposta positiva, l’Agente della riscossione comunica l’ammontare del debito ammesso alla definizione agevolata e invia i relativi bollettini di pagamento.

Il rischio di misure cautelari od esecutive

Il debitore che ne ha interesse e vantaggio potrebbe anticipare i tempi di presentazione della domanda per prevenire misure cautelari (fermo e ipoteca) o peggio ancora esecutive (pignoramento presso terzi). Pertanto, se si teme che venga aggredito il conto bancario o lo stipendio, bisogna inoltrare quanto prima l’istanza.

Le modalità di pagamento

È possibile pagare in un’unica soluzione oppure a rate (fino a un massimo di 5), rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione:

Le scadenze fissate sono le seguenti:

luglio 2018 (20% del debito della definizione agevolata);

settembre 2018 (20%);

ottobre 2018 (20%);

novembre 2018 (20%);

febbraio 2019 (20%).

Come per la precedente Rottamazione nel caso di mancato pagamento in misura ridotta o in ritardo, si perdono i benefici previsti della definizione agevolata.

I vantaggi derivanti dalla rottamazione delle cartelle

L’adesione alla rottamazione permette  ai debitori di estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora nonché le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.

Restano invece dovuti la sorte capitale (l’imposta, il tributo o il contributo assistenziale), gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e l’aggio esattoriale, da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, oltre alle spese per eventuali procedure esecutive e le spese di notifica della cartella di pagamento.

Nel caso invece di contravvenzioni stradali, occorrerà versare per intero la multa, nonché l’aggio della riscossione commisurato però soltanto a tale importo, le eventuali spese di esecuzione e le spese di notifica della cartella, mentre saranno stralciate le eventuali maggiorazioni irrogate ai sensi della Legge 689/81 e gli interessi di mora.

I sospesi con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sanabili

E’ possibile definire i carichi inclusi in ruoli, affidati all’Agente della Riscossione, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 settembre 2017. Possono essere rottamati tutti i ruoli relativi a imposte, compresa l’Iva, ai tributi, nonché a contributi previdenziali e assistenziali affidati rispettivamente dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps o Inail all’Agente della Riscossione.

Anche i ruoli emessi da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, relativi per esempio all’Ici, l’Imu o alla tassa sui rifiuti, rientrano nella rottamazione.

Per i ruoli relativi a sanzioni derivanti da violazioni del Codice della Strada la definizione è ammessa unicamente per le somme aggiuntive alla sanzione.

I ruoli non sanabili

Restano invece fuori dalla nuova procedura agevolata i ruoli relativi a:

– l’Iva riscossa all’importazione;

– le somme recuperate per aiuti di Stato;

– i crediti da danno erariale per condanna della Corte dei Conti, B.Italia e Consob;

– le risorse comunitarie, come i dazi e le accise;

– le sanzioni pecuniarie di natura penale.

 

Studio Carioti – Moraschi – Paolucci