Antiriciclaggio: obblighi di adeguata verifica in caso di apertura di partita Iva

In quest’ultimo periodo, tra i miei collegamenti di Linkedin si stava discutendo molto sul contenuto di una risposta fornita il 15 luglio del 2019 in materia antiriciclaggio da “Il Sole 24 Ore” con la sua rubrica l’Esperto Risponde. Nello specifico, la redazione del quotidiano rispondeva a due domande poste da un lettore:

  • la prima riguardava l’obbligo, per il commercialista che assisteva il cliente per il solo invio telematico del modello AA7 o AA9 necessario all’apertura della partita Iva, di assolvere gli adempimenti antiriciclaggio di adeguata verifica;
  • la seconda, invece, riguardava la possibilità di considerare, in caso di “tenuta della contabilità”, indeterminato/indeterminabile il valore della pratica.

Con la citata risposta, il quotidiano sosteneva che:

  1. ai sensi dell’art. 17 co.7 del D.Lgs 231/07, il mero incarico di aprire una partita Iva e il successivo invio telematico della documentazione richiesta non è oggetto agli obblighi antiriciclaggio;
  2. siccome la prestazione professionale di tenuta della contabilità è a valore quantificabile, è consigliabile indicare come valore della pratica quello indicato nella parcella/preventivo.

Considerato l’interesse per il tema nonché le diverse richieste di delucidazione avanzate da molti colleghi, ho pensato che potesse essere utile fornire, senza pretesa di esaustività e rispettando la tesi dell’esperto del Il Sole 24 Ore, il mio modestissimo pensiero a tal proposito.

Premetto da subito che non condivido nessuna delle due risposte fornite sul noto quotidiano.

Primo quesito: apertura della partita Iva e obbligo di adeguata verifica

In merito all’assistenza che un professionista, nel caso di specie un commercialista, fornisce per l’apertura di una partita Iva, non appare assolutamente veritiero che lo stesso si limiti alla sola redazione e trasmissione del modello fiscale, senza fornire alcuna assistenza/consulenza preventiva e, soprattutto, successiva al cliente.

Se così fosse, il professionista farebbe bene a prestare molta attenzione alla fattispecie in quanto, a mio avviso, potrebbe essere addirittura indispensabile porre in essere un’adeguata verifica rafforzata e valutare adeguatamente la necessità di inoltrare una SOS per l’anomalia (per non dire “sospetto”) che presenta la casistica di un cliente (probabilmente nuovo) che chiede di essere assistito per l’attribuzione della partita Iva, senza chiedere un minimo di consulenza e senza fornire incarico all’assistenza professionale post costituzione.

Elementi di anomalia connessi alla mera apertura della partita IVA

Non si deve dimenticare, infatti, che la presenza di un nuovo cliente che chiede una prestazione spot è una combinazione, che a me piace definire, shock per gli elevati fattori di rischio presenti.

In siffatta fattispecie, un ulteriore elemento di anomalia è anche il fatto che il cliente richieda assistenza per l’apertura di una partita IVA, ma non si preoccupi (apparentemente) di acquisire tutte quelle informazioni preventive e necessarie a comprendere le conseguenze fiscali di una simile decisione, nonché per valutare il corretto inquadramento giuridico.

Altrettando anomalo (salvo l’esistenza di un ragionevole motivo) sarebbe il caso del cliente che si fosse rivolto, per l’acquisizione delle necessarie informazioni preventive, ad un soggetto diverso da chi ha poi provveduto alla richiesta di apertura della partita Iva.   

Secondo quesito: il valore della prestazione

Per quanto riguarda, invece, il secondo quesito, non concordo affatto nel considerare quantificabile il valore di una prestazione come quella di tenuta della contabilità. Appare del tutto fuori da ogni logica, inoltre, considerare il valore della pratica pari all’onorario pattuito. Quando si parla di valore della pratica, si fa riferimento al valore dei mezzi di pagamento, beni o utilità oggetto della prestazione. L’onorario non è oggetto della prestazione, ma è la remunerazione della stessa.

Conclusioni

In definitiva, siccome la normativa antiriciclaggio è una norma di sostanza, è necessario assolvere alla stessa avendo a mente che l’obiettivo è quello di collaborare concretamente al contrasto e alla prevenzione del riciclaggio e del FDT evitando, pertanto, di andare alla ricerca di cavilli o di formalismi normativi che possano giustificare la mancata esecuzione dell’adeguata verifica.

 Nella maggior parte dei casi, tali atteggiamenti sono mossi dall’errato convincimento che la normativa antiriciclaggio sia solo una perdita di tempo o un impiego non remunerato di risorse umane. Che si debbano impiegare delle risorse e del tempo è scontato e son d’accordo, ma considerarla una perdita di tempo non è accettabile!!!

Ecco perché il consiglio è quello di non farsi sopraffare dalle incombenze disposte dalla stessa normativa, ma, piuttosto, cercare di renderle meno ingombranti possibili, organizzando al meglio la funzione AR in Studio, adottando automatismi e best practice, nonché idonee procedure operative (formalizzate o meno che siano). 

Per coloro che dovessero leggere il presente articolo, il consiglio è quello di seguire sempre e comunque i propri convincimenti.


Dott. Giuseppe Mancini commercialista

Dott. Giuseppe Mancini