Truffa del promotore? Banca responsabile!

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Avv. Rossi, cosa s’intende per truffa del promotore mediante lo “Schema Ponzi”?

E’ il nome che identifica una modalità truffaldina applicata per la prima volta su larga scala quasi un secolo fa (1920) a opera di Charles Ponzi, un emigrato italiano negli Stati Uniti.  In pratica, lo schema funziona così: un insospettabile promotore finanziario promette ai primi investitori alti guadagni se gli affideranno i propri risparmi. E ciò apparentemente all’inizio avviene sottoforma di restituzione di parte di quanto investito, a patto però che nel frattempo il promotore riesca a coinvolgere un numero continuo di ignari clienti che con i propri risparmi andranno a foraggiare i finti guadagni dei clienti precedenti.

I guadagni sono quindi tutti fittizi?

 Esatto, è come un gatto che si morde la coda. Il promotore truffatore continua a pagare gli interessi con somme incassate da altri clienti e chi li incasserà li utilizzerà credendo si tratti di propri guadagni. Lo schema si interrompe quando le richieste di rimborso iniziano a superare i nuovi investimenti. A quel punto il promotore cerca di sparire con tutto ciò che ha messo da parte fino a quel momento. Purtroppo ogni tanto salgono agli onori della cronaca casi eclatanti che coinvolgono centinaia di persone. Uno schema vecchio, ma purtroppo ancora efficace.

Oggi però spesso i promotori lavorano per conto di una Banca, vero?

Sì, di una Banca o di altro soggetto autorizzato all’attività di intermediazione finanziaria. Diciamo che questo è una fortuna perché il risparmiatore truffato risulta così più tutelato. Il Legislatore infatti ha sancito la responsabilità della Banca, o comunque dell’intermediario finanziario, per il risarcimento delle somme sottratte ai clienti dal promotore infedele, anche in caso di truffa da questi perpetrata in danno degli stessi. L’art. 31 del T.U.F. (il Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria) dispone infatti che l’intermediario abilitato, il quale conferisca l’incarico al promotore, è responsabile in solido dei danni arrecati dal promotore a terzi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità penale dello stesso (truffa). La Giurisprudenza ha sottolineato più volte che la responsabilità dell’intermediario è estesa a qualsiasi comportamento tenuto dal promotore nell’ambito dell’incarico allo stesso affidato, rispondendo a titolo oggettivo dei danni causati al cliente dal proprio preposto, se vi è un rapporto di necessaria occasionalità tra le incombenze affidate al promotore e l’illecito compiuto in danno del cliente.

Ma il cliente truffato è sempre esentato da qualunque corresponsabilità?

Dipende. L’intermediario di frequente si difende sostenendo che il cliente abbia concorso con il suo comportamento a causare il danno, ad esempio non controllando ogni estratto conto, e perciò chiede la riduzione o l’esclusione del risarcimento richiestogli dal cliente danneggiato. In questo caso i Giudici affermano che il T.U.F. è destinato a tutelare gli interessi dei risparmiatori e non può essere interpretato nel senso che da esso derivi un onere di diligenza a carico del cliente, la cui violazione gli sia addebitabile a titolo di colpa concorrente o esclusiva. Solo in presenza di una collusione tra le parti o di fattiva acquiescenza del cliente alla violazione da parte del promotore delle regole di condotta su quest’ultimo gravanti si potrà ritenere lo stesso corresponsabile e non parte lesa.

E la Banca o altro intermediario ha modo di uscirne “senza macchia”?

In genere no, a meno che non emerga un piano criminoso messo in atto da promotore e cliente ai danni della Banca che solitamente tenta di appigliarsi alle modalità con cui il cliente ha trasferito il danaro al promotore. Modalità che a volte possono risultare difformi (assegni bancari in bianco nel nome del prenditore o contanti) rispetto a quelle previste dal contratto (bonifico bancario o assegno circolare intestato all’intermediario) Anche in questo caso la Giurisprudenza afferma che, qualora il cliente abbia consegnato al promotore danaro con modalità difformi da quelle con cui egli sarebbe legittimato a riceverlo, ciò non interrompe il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell’attività del promotore e la consumazione dell’illecito, permanendo pertanto la responsabilità solidale a carico dell’intermediario preponente che non potrà reclamare la riduzione dell’ammontare del risarcimento dovuto.

 

Avv. Gisella Rossi